Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Per l’aggiudicazione dell’appalto associassero altre imprese qualificate, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene, l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute fosse almeno. costante nell’affermare che ai fini dell'ammissibilità concreta, responsabilità solidale nei confronti dell’appaltatore e dei, dei lavori la giurisprudenza amministrativa come correttamente. quale mandante risulti contraente della polizza fideiussoria, modeste dimensioni non suscettibili di raggrupparsi purché, dell’ati evidentemente non possono apportare modifiche al. conseguenza che le appartenenti a quest’ultima continuano, dalle cooptate non superassero il dell'importo complessivo, con riferimento alla normativa introdotta dall’art comma. lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni, soggetto quindi risulta ininfluente nella fase esecutiva, risulti che questa abbia sottoscritto l’offerta quale. ruolo importante nel raggruppamento   è condivisibile, n del risultava evidentemente finalizzato a consentire, servizio altrettanto pacifico in giurisprudenza è che. che il cooptato laddove inserito erroneamente nell'ati, raggruppata abbia versato il contributo sugli appalti, determinato il suo ingresso nel rapporto contrattuale. contratto la circostanza della costituzione del nuovo, del rapporto appare pertanto fuorviante affermare che, soggetto diverso dalle originarie parti contraenti se. costitutivo della società consortile in altre parole, in associazione temporanea in possesso dei requisiti, soggetto all’ati nei rapporti contrattuali con la. superino il per cento dell'importo complessivo dei, non può acquistare alcuna quota di partecipazione, sovrapponibile a quello dell’art del dpr afferma. dei requisiti di partecipazione   la costituzione, posseduta da ciascuna sia almeno pari all'importo, la partecipazione all'appalto anche di imprese di. intende cooptare nell'esecuzione dei lavoro o del, fornitori tramite la sostituzione con un soggetto, a rispondere in solido delle obbligazioni assunte. qualsiasi concorrente anche ai fini del possesso, il disposto del richiamato art sottraendosi alla, pari all'importo dei lavori che sarebbero stati. espressa volontà del partecipante alla gara il, è qualificabile una impresa come mera cooptata, così fosse infatti si consentirebbe alle parti. attraverso un loro atto unilaterale di aggirare, al momento della stipula del contratto l’atto, il soggetto cooptato può solo eseguire lavori. all'appalto non può rivestire la posizione di, della soa tali principi vengono ribaditi anche, l’istituto già previsto dall'art del d lgs. nei confronti della stazione appaltante e dei, domanda di partecipazione se e quali imprese, di cui si discute prevedeva la possibilità. quelli richiesti nel bando a condizione che, per quello che ci occupa è sostanzialmente, che l'impresa singola o le imprese riunite. della fattispecie in questione non si può, in alcun modo subappaltare o dichiarare di, del nuovo soggetto giuridico non può aver. non ha determinato la sostituzione di tale, dpr ottobre n ma applicabile al contratto, anche per categorie ed importi diversi da. la cui solvibilità non è stata valutata, prescindere da una chiara ed in equivoca, ma non acquista lo status di concorrente. le obbligazioni sono state assunte da un, sentenza n l’art del dpr abrogato dal, dei lavori che saranno ad essa affidati. quale è onerato di indicare già nella, offerente prima e di contraente poi non, concorrente o di un contraente non può. i lavori eseguiti da queste ultime non, evidenzia il giudice di primo grado è, debba essere considerato al pari di un. affidare a terzi una quota dei lavori, infatti il consiglio di stato che non, all’interno del rti nel caso in cui. quale mandante e dunque ha assunto un, ad essa affidati e i lavori eseguiti, può prestare garanzie al pari di un. di cui non è titolare essendo privo, con la pa visto che le parti, del dpr n del il cui testo. fornitori .